Disclaimer: solitamente sono un leggero sostenitore delle quote rosa.
In periodo di elezioni si scopre sempre qualcosa di nuovo girando fra la normativa; e così scopro che la Corte Costituzionale ha dichiarato nel 1995 illegittimo il seguente comma della legge 43 del 1995 (la legge elettorale pre-riforma del 2000, ancora in vigore in molte regioni):
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati [...]
Così come di tante altre leggi che andavano a disciplinare la composizione delle liste con quote rosa.
Tale regola, è a sua volta ribadita, in materia di elettorato passivo, dall’art. 51, primo comma: “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”; eguaglianza che, secondo il giudice remittente, non può avere significato diverso da quello dell’indifferenza del sesso ai fini considerati.
Quindi tutte le discussioni che avvengono ogni volta che si parla di legge elettorale sono moot, prive di valore pratico, a meno che non si pensi di introdurle con legge costituzionale. E i costituzionalisti fatti in casa possono fare poco quando c’è già giurisprudenza costituzionale.
Che sia incostituzionale non significa che sia sbagliato (anzi, come ho detto, sono un sostenitore), solo che non basterebbe una legge ordinaria.

[...] aver scoperto la storia delle quote rosa illegittime, vorrei dire a chi vorrebbe rendere ineleggibili svariate categorie di cittadini che nel 1993 la [...]